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D.P.R. 16/12/1992 n. 4952 . La concentrazione di cui al comma uno dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. 3 . Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dello articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. 4 . L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. 5 . Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei trasporti di concerto con il ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. 6 . La direzione generale della m.c.t.c. Provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (csrpad), rispondono ai requisiti prescritti. 7 . Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il csrpad (visita preventiva). 8 . Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal csrpad secondo i tempi e le modalità stabilite dal ministero dei trasporti, di concerto con il ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso. 9 . Il ministero dei trasporti determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi sei, sette e otto. Art. 380. (art. 187 cod. Str.) (revisione della patente) 1 . La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma tre, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata allo interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma due dello stesso articolo. 2 . Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma quattro, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni. 3 . L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo, il prefetto, nel più breve tempo possibile, dispone la revoca della patente, ai sensi dell'articolo 130, comma uno, lettera a) del codice. Art. 381. (art. 188 cod. Str.) (strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide) 1 . Ai fini di cui all'articolo 188, comma uno, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. 2 . Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura v.4. L'indicazione delle strutture di cui al comma uno deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura v.5. 3 . Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma due, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 4 . Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, la autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma tre. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma tre. 5 . Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad usufruirne (fig. Ii.79/a). 6 . Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma uno, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei lavori pubblici sentito il ministro della sanità. Titolo vi degli illeciti previsti dal codice della strada e delle relative sanzione Capo i degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni Sez. I. Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime. (artt. 196-208 codice della strada) Art. 382. (art. 196 cod. Str.) (solidarietà e iscrizione a ruolo) 1 . Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva. Art. 383. (art. 200 cod. Str.) (contestazione - verbale di accertamento) 1 . Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione. 2 . L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso. 3 . I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare. 4 . Il verbale deve in genere essere conforme al modello vi.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello. Art. 384. (art. 201 cod. Str.) (casi di impossibilità della contestazione immediata) 1 . I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: A) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; B) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; C) sorpasso in curva; D) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; E) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari; F) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Art. 385. (art. 201 cod. Str.) (modalità della contestazione non immediata) 1 . Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dello accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende. 2 . L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386. 3 . Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti. 4 . Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4. Art. 386. (art. 201 cod. Str.) (notificazione dei verbali a soggetto estraneo) 1 . Quando viene effettuata la notificazione allo intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione. 2 . Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 3 . Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.
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